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Nell’anno 2018 l’impresa – assistita dall’Avv. Giuseppe Cigarini, professionista del Foro di Modena – ha radicato innanzi al Tribunale di Bologna una causa volta ad ottenere la nullità del marchio italiano “APERIDOG” registrato in data 16.10.2017, l’inibitoria del suo utilizzo su tutto il territorio nazionale e l’accertamento di atti di concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598 c.c. contro un’associazione ed una omonima società di capitali le quali avevano attuato una sistematica attività di ripresa delle iniziative imprenditoriali di CANICHEPASSIONE® ovverosia l’attività di promozione di momenti di incontro e convivialità tra i cani ed i loro padroni presso bar ed esercizi commerciali pubblicizzati sui propri siti web e nelle pagine dei principali social networks, eventi che costituivano altresì canale per la sponsorizzazione di propri prodotti per animali.
Orbene, il Tribunale di Bologna – Sezione Impresa, definitivamente pronunciando con sentenza del 21.12.22 e pubblicata il 01.02.2023, ha accolto le domande di Canichepassione dichiarando la nullità del marchio italiano “APERIDOG” inibendone ogni uso alle convenute, obbligandole al totale rimborso delle spese sostenute, al rimborso del danno e fissando la penale di € 100,00 per ogni contenuto e per ogni giorno di mantenuta successiva violazione.
Questa sentenza assume notevole importanza ed è di particolare interesse, anche rispetto agli operatori del settore, poiché ha valorizzato il fatto che entrambe le parti in causa fossero presenti sui social networks, utilizzati quali canali di promozione e sponsorizzazione degli eventi pet-friendly e che il consumatore di media diligenza fosse perfettamente in grado di associare alla parola “DOG” un significato preciso, perché la parola di lingua inglese ha raggiunto nell’ordinamento di riferimento una diffusione tale da fare parte del vocabolario utilizzato dai consumatori.
Circa l’interferenza tra le due attività il Tribunale accertava la sostanziale identità per natura e per caratteristiche/finalità degli eventi che i due marchi in contrapposizione andavano ad identificare, entrambi diretti alla promozione ed organizzazione di eventi di convivialità del tipo “aperitivo”, con il coinvolgimento sia degli animali che dei loro padroni, nonché specificando, in aggiunta, che non doveva costituire rilievo ai fini dell’accertamento della contraffazione la circostanza per cui i prodotti e/o gadget per animali ivi sponsorizzati fossero propriamente offerti in vendita piuttosto che distribuiti come “omaggio” a titolo gratuito.
La sentenza ha posto dunque un
importante paletto anche nei confronti di una molteplicità di operatori del
c.d. terzo settore – associazioni non riconosciute, comitati per la difesa
degli animali, enti di promozione animale, ONLUS e leghe varie, a livello sia
nazionale che locale – le quali, ove esercenti attività economica ancorché
questa avvenga nel perseguimento di finalità non lucrative, sono comunque
tenute al rispetto delle norme sulla concorrenza e dei diritti di proprietà
industriale altrui.