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Nell’anno 2018 l’impresa ha radicato innanzi al Tribunale di Bologna una causa volta ad ottenere la nullità del marchio italiano “APERIDOG” registrato in data 16.10.2017, l’inibitoria del suo utilizzo su tutto il territorio nazionale e l’accertamento di atti di concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598 c.c. contro un’associazione ed una omonima società di capitali le quali avevano attuato una sistematica attività di ripresa delle iniziative imprenditoriali di CANICHEPASSIONE® ovverosia l’attività di organizzazione e di promozione di EVENTI sui propri siti web e nelle pagine dei principali social networks, eventi che costituivano altresì , in alcuni casi, canale per la sponsorizzazione di propri e/o di terzi , prodotti per animali.
Orbene, il Tribunale di Bologna – Sezione Impresa, definitivamente pronunciando con sentenza del 21.12.22 e pubblicata il 01.02.2023, ha accolto le domande di Canichepassione dichiarando la nullità del precedente marchio italiano “APERIDOG” , ritenendolo utilizzo in contraffazione rivolta al marchio antecedente ''APERICANE'' , inibendone ogni uso alle convenute, obbligandole al totale rimborso totale delle spese sostenute, al rimborso del danno e fissando ulteriore penale di per ogni contenuto e per ogni giorno di mantenuta successiva violazione/non rimozione.
Questo ha permesso alla Dott.ssa Guaitoli Paola di poter registrare il marchio APERIDOG, aggiungendolo al già ampio pacchetto di marchi DIFENSIVI ( UIBM 302023000090606) del marchio anteriore APERICANE
Questa sentenza assume notevole importanza ed è di particolare interesse, anche rispetto agli operatori del settore S.A.B .e. HO.RE.CA e PET-SHOP e per l' ambito di associazioni poiché ha valorizzato il fatto che entrambe le parti in causa fossero presenti sui social networks, utilizzati quali canali di promozione e sponsorizzazione degli EVENTI ILLECITI e che il consumatore di media diligenza fosse perfettamente in grado di associare alla parola “DOG” il significato preciso di ''CANE'', perché la parola di lingua inglese ha raggiunto nell’ordinamento di riferimento una diffusione tale da fare parte del vocabolario utilizzato dai consumatori.
Circa l’interferenza tra le due attività il Tribunale accertava la sostanziale identità per natura e per caratteristiche/finalità degli eventi che i due marchi in contrapposizione andavano ad identificare, entrambi diretti alla promozione ed organizzazione di EVENTI, svolti sia con il coinvolgimento degli animali o anche solo dei loro proprietari, nonché specificando, in aggiunta, che non doveva costituire rilievo ai fini dell’accertamento della contraffazione la circostanza per cui i prodotti e/o gadget per animali ivi inseriti e sponsorizzati fossero distribuiti come “omaggio” a scopo pubblicitario
La sentenza ha posto dunque un
importante paletto anche nei confronti di una molteplicità di operatori del
c.d. terzo settore – associazioni non riconosciute, comitati per la difesa
degli animali, enti di promozione animale, ONLUS e leghe varie, a livello sia
nazionale che locale – le quali, ove esercenti attività economica ancorché
questa avvenga nel perseguimento di finalità non lucrative, sono comunque
tenute al rispetto delle norme sulla concorrenza e dei diritti di proprietà
industriale altrui.
IN MERITO AI MARCHI DIFENSIVI: Ing. Marzulli (a solo scopo informativo, pubblicato previa autorizzazione dello Stesso)
https://www.youtube.com/watch?v=PL9C0aZRCvE