ART.15 COMMA 2 DEL C.P.I
Tutti i marchi che hanno ottenuto registrazione sono tutelati retrocedendo alla data di deposito dello stesso

ART.20
Il proprietario del marchio gode di utilizzo esclusivo e può vietare l' utilizzo a terzi
di marchi identici, simili, nettamente riconducibili e/o commercialmente confusori con i propri
ART. 21 comma 2
Divieto di utilizzare il marchio
§§§
APERICANE ® è marchio REGISTRATO .
Dapprima ''di fatto comprovato'' a far data 3 settembre 2004 e successivamente registrato presso gli uffici UIBM . ampliato  EUIPO è tutelato in tutti i colori e tipologia di grafiche ; ad esso sono collegati prodotti ed immagini protetti dal copyright.
APERICANE ® è tutelato per qualsiasi tipo di evento ( anche di tipo benefico), prodotti destinati ad umani e/o agli animali ,
abbigliamento per umani e animali,  gadget, articoli farmaceutici, fotografie, carta e cartone, radio, tv,
e altro di cui potrete prendere visione presso gli uffici UIBM e EUIPO ( anche versione web gratuita) 

APERIGATTO® è marchio REGISTRATO .
Dapprima ''di fatto comprovato'' a far data 8 marzo 2007 e successivamente registrato presso gli uffici UIBM è tutelato in tutti i colori e tipologia di grafiche ;
ad esso sono collegati prodotti ed immagini protetti dal copyright.
APERIGATTO® è tutelato per qualsiasi tipo di evento ( anche di tipo benefico), prodotti destinati agli animali , abbigliamento per umani e animali, gadget

MARCHI DIFENSIVI
la Dott.ssa Paola Guaitoli è proprietaria anche di un ampio pacchetto di marchi DIFENSIVI  ( UIBM e EUIPO) il cui utilizzo da parte di terzi non autorizzati 
risulta in contraffazione con i primari  acquisiti legalmente e /o registrati

UTILIZZO DEI MARCHI / CONTRATTI ''LICENSING''
E' possibile ottenere, richiedendolo in forma scritta, l' utilizzo dei marchi
per l' organizzazione di eventi e per la produzione di articoli o gadget
sia a breve che a lungo termine

CONTRAFFAZIONE
Di utilizzi illeciti e/o ingannevoli di marchi di nostra proprietà saranno informati gli organi giudiziari competenti
Non saremo mai responsabili di interventi punitivi messi in atto da Provider e motori di ricerca in merito a contenuti pubblicati su social e/o siti web

ROYALTIES
https://www.apericane.store/store/product/royalty


§§§

I contenuti del sito web come i marchi sono di proprietà esclusiva di ''CANICHEPASSIONE ® ''
È vietato l'uso dei siti a fini commerciali o in qualsiasi modo che sia illegittimo o dannoso per noi o per altre persone o entità,
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Siamo sempre disponibili a collaborazioni con Istituzioni e associazioni certificate.


TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI BOLOGNA


L’impresa Canichepassione ha registrato un’importante successo in ambito giudiziale nell’ottica di proteggere il proprio portafoglio marchi, in particolare del marchio italiano registrato “APERICANE®”, in ottica di rafforzamento della distintività delle proprie iniziative imprenditoriali e dell’importante progetto che ne sta alla base.

Nell’anno 2018 l’impresa – assistita dall’Avv. Giuseppe Cigarini, professionista del Foro di Modena – ha radicato innanzi al Tribunale di Bologna una causa volta ad ottenere la nullità del marchio italiano “APERIDOG” registrato in data 16.10.2017, l’inibitoria del suo utilizzo su tutto il territorio nazionale e l’accertamento di atti di concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598 c.c. contro un’associazione ed una omonima società di capitali le quali avevano attuato una sistematica attività di ripresa delle iniziative imprenditoriali di CANICHEPASSIONE® ovverosia l’attività di promozione di momenti di incontro e convivialità tra i cani ed i loro padroni presso bar ed esercizi commerciali pubblicizzati sui propri siti web e nelle pagine dei principali social networks, eventi che costituivano altresì canale per la sponsorizzazione di propri prodotti per animali.

Orbene, il Tribunale di Bologna – Sezione Impresa, definitivamente pronunciando con sentenza del 21.12.22 e pubblicata il 01.02.2023, ha accolto le domande di Canichepassione dichiarando la nullità del marchio italiano “APERIDOG” inibendone ogni uso alle convenute, obbligandole al totale rimborso delle spese sostenute, al rimborso del danno e fissando la penale di € 100,00 per ogni mantenuta successiva violazione.

Questa sentenza assume notevole importanza ed è di particolare interesse, anche rispetto agli operatori del settore, poiché ha valorizzato il fatto che entrambe le parti in causa fossero presenti sui social networks, utilizzati quali canali di promozione e sponsorizzazione degli eventi pet-friendly e che il consumatore di media diligenza fosse perfettamente in grado di associare alla parola “DOG” un significato preciso, perché la parola di lingua inglese ha raggiunto nell’ordinamento di riferimento una diffusione tale da fare parte del vocabolario utilizzato dai consumatori.

Circa l’interferenza tra le due attività il Tribunale accertava la sostanziale identità per natura e per caratteristiche/finalità degli eventi che i due marchi in contrapposizione andavano ad identificare, entrambi diretti alla promozione ed organizzazione di eventi di convivialità del tipo “aperitivo”, con il coinvolgimento sia degli animali che dei loro padroni, nonché specificando, in aggiunta, che non doveva costituire rilievo ai fini dell’accertamento della contraffazione la circostanza per cui i prodotti e/o gadget per animali ivi sponsorizzati fossero  propriamente offerti in vendita piuttosto che distribuiti come “omaggio” a titolo gratuito.

La sentenza ha posto dunque un importante paletto anche nei confronti di una molteplicità di operatori del c.d. terzo settore – associazioni non riconosciute, comitati per la difesa degli animali, enti di promozione animale, ONLUS e leghe varie, a livello sia nazionale che locale – le quali, ove esercenti attività economica ancorché questa avvenga nel perseguimento di finalità non lucrative, sono comunque tenute al rispetto delle norme sulla concorrenza e dei diritti di proprietà industriale altrui.